Art.1 - Oggetto
Sottoscrizione da entrambe le parti (Cliente e Centro Estetico) del Programma di epilazione permanente specificato.
Art.2 - Descrizione dei servizi
L’azienda sottoscrivente si impegna a effettuare le sedute di epilazione permanente progressiva su peli espressi escluso il vello e i peli bianchi, secondo il programma e le zone scelte a partire dalla data di firma del presente contratto secondo il programma scelto dal cliente.
Art.3 - Tecnologie e macchinari
Il tipo di tecnologia utilizzata per l’esecuzione dei trattamenti sarà decisa, nel rispetto delle norme vigenti, in maniera insindacabile dalla direzione e/o dall’operatore.
Art.4 - Centro di riferimento
In caso di impedimento di erogazione del servizio nella sede concordata il cliente potrà effettuare le sedute nel centro affiliato più vicino.
Art.5 - Limitazione di responsabilità
Nel caso di assunzione di farmaci e/o terapie medico/farmacologiche o situazioni patologiche in concomitanza delle sedute, il cliente è tenuto ad avvisare il centro estetico almeno 48 ore prima al fine di riprogrammare l’appuntamento. In caso contrario la direzione non si assume alcuna responsabilità a riguardo.
Si ricorda che l’energia luminosa utilizzata dal trattamento viene assorbita dal follicolo pilifero e può dare alcune reazioni tipo: rossori, orticaria follicolare, pomfi, discromie cutanee. Queste reazioni, seppur passeggere, devono essere comunicate entro 24 ore al centro di riferimento.
Art.6 - Programmazione sedute
Il cliente è tenuto a rispettare il calendario delle sedute al fine di ottenere il massimo risultato possibile. In caso di impossibilità del cliente a rispettare l’appuntamento lo stesso è tenuto a comunicare disdetta almeno 48 ore prima, in caso contrario verrà conteggiato come avvenuto. In caso di ritardo che supera i 15 minuti dall’orario concordato non potrà essere garantita l’erogazione della seduta, conteggiandola comunque come avvenuta.
Art.7 - Incompatibilità ad effettuare le sedute
Nel caso in cui ci si presenti per la seduta con la pelle non in condizioni ottimali, senza aver avvisato il centro, la direzione può rifiutare lo svolgimento della seduta stessa, conteggiandola come avvenuta.
Nel caso in cui ci si presenti per la seduta dichiarando contestualmente all’appuntamento che si stanno assumendo farmaci fotosensibilizzanti, la direzione può rifiutare lo svolgimento della seduta conteggiandola come avvenuta.
Art.8 - Prezzo programma
Il prezzo programma è inteso come concordato da pagina allegata (possono essere utilizzati da contratto listini di prezzo diversi a seconda delle modalità di pagamento scelte dal cliente).
Art.9 - Liberatoria immagini e video
Durante l’intero programma, a tutela del centro e del cliente, verranno effettuate periodiche foto delle zone trattate; tali foto, garantendo il totale anonimato del cliente, potrebbero essere utilizzate come casi studio. Inoltre, con la sottoscrizione del presente contratto il cliente autorizza Estetica Donna SRL, previa richiesta e accordo con il cliente stesso, ad utilizzare, riprodurre, divulgare e commercializzare relativamente alla propria immagine, riprese fotografiche e video riprese senza limiti di tempo come materiale divulgativo, rinunciando fin d’ora espressamente ad ogni ulteriore pretesa o indennizzo con cessione.
Art.10 - Prodotti di autocura
Al fine di massimizzare l’efficacia di ogni seduta e quindi il risultato previsto, il cliente dovrà utilizzare i prodotti suggeriti dall’azienda durante tutto il suo programma e su tutte le zone trattate come indicato dalla Epil Specialist.
Art.11 - Interruzione del programma di epilazione permanente per sopravvenuto impedimento.
In caso di necessaria sospensione dei trattamenti per sopravvenuto impedimento patologico e/o stato di gravidanza subentrato, il programma verrà interrotto e, fatto salvo il pagamento di quanto dovuto per le sedute già effettuate, potrà essere ripreso successivamente.
Art.12 - Punti fidelity
E’ prevista la raccolta di punti fidelity denominati “Coin”. Regolamento su richiesta.
Art.13 - Foro competente
Le parti stabiliscono sin da ora che per ogni eventuale futura controversia che dovesse insorgere per effetto dell’applicazione, validità, efficacia, esecuzione, risoluzione del presente accordo, o connesse allo stesso, è competente, in via esclusiva, il Foro di Torino.
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